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Le Nuove Regole del Fondo di Garanzia 2025: CosaCambia per PMI e Mid-Cap
Nel 2025, il Fondo di Garanzia per le PMI ha introdotto significative novità per facilitare l’accesso al credito delle imprese italiane, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, commi 450-454).
Queste modifiche mirano a rendere il Fondo di Garanzia uno strumento più efficiente e mirato, in grado di supportare le diverse esigenze finanziarie delle imprese italiane, favorendo investimenti e crescita sostenibile.
Il Fondo Centrale di Garanzia per PMI è uno strumento istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a), ed è operativo dal 2000.
Il suo scopo principale è quello di favorire l’accesso alle fonti finanziarie da parte delle piccole e medie imprese e liberi professionisti, tramite la concessione (post richiesta della garanzia del fondo) di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali fornite dalle imprese.
La garanzia costituisce per le banche una mitigazione del rischio di credito. Per questo, risulta molto utile per le imprese utilizzarla per migliorare le variabili di accesso al credito (condizioni contrattuali relative al rapporto di finanziamento: prezzo del credito, durata, importo etc.).
Con il Fondo Centrale di Garanzia, l’Unione Europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, perché non dispongono di sufficienti garanzie.
La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.
Nel corso degli anni, sono state modificate le modalità operative del Fondo di garanzia semplificando le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari, in seguito alla riforma del fondo di garanzia.
In particolare, dal 1° gennaio 2024 e per i successivi 12 mesi, sono in vigore le nuove regole previste dal DL Anticipi (DL 145/2023, convertito con modificazioni dalla L. 191/2023), alle quali facciamo riferimento in questo articolo.
Possono essere garantite dal Fondo Centrale di Garanzia per PMI le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, i liberi professionisti titolari di P. Iva, ma anche le imprese femminili e le Startup (intese sia come startup innovative sia come “non innovative”).
La nuova normativa include inoltre anche le small MidCap, ovvero imprese con un numero di addetti compreso tra le 250 e le 499 unità, e gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Gli enti non iscritti al RUNTS avranno comunque la possibilità di accedere a una sezione speciale del Fondo, che deve però ancora essere istituita.
È importante sapere che, per essere ammessi alla Garanzia del Fondo, è necessario effettuare una valutazione del rischio creditizio applicando un modello che tiene conto sia dei dati economico-finanziari, sia dei dati della Centrale Rischi. La valutazione comporta l’inserimento del richiedente in apposite fasce di rischio: chi rientra in fascia 5 non sarà ammissibile, ma alcune tipologie di imprese sono esentate dall’applicazione di questo modello di valutazione.
L’intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzate all’attività di impresa, sia a breve sia a medio-lungo termine, con diverse coperture stabilite dalle disposizioni operative del Fondo e dall’attuale disciplina prevista per il 2024 dal Decreto Anticipi e che tengono conto della finalità del finanziamento, della tipologia di richiedente e della fascia di rating.
Attualmente, per tutto il 2024, per le garanzie dirette in favore delle PMI sono previste le seguenti percentuali di copertura per le operazioni finanziarie che rispettano i criteri di valutazione del merito:
Per le MidCap invece, la Garanzia è esclusa per operazioni finanziarie inerenti investimenti nel capitale di rischio, mentre per le altre operazioni le percentuali di copertura sono:
L’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro. Tale importo deve essere considerato come importo complessivo, risultante anche da diverse operazioni finanziarie. È necessario precisare però che per le richieste di garanzia di imprese con importi garantiti eccedenti i 2,5 milioni che presentano richiesta a valere sui Regolamenti de minimis e di esenzione, l’istruttoria verrà attualmente sospesa in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.
Per gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS le operazioni finanziarie non possono eccedere l’importo di 60.000 euro ciascuna.
Il Fondo Centrale di Garanzia per PMI può portare benefici per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione finanziaria. Ovviamente, porta dei vantaggi alle imprese che, avendo lo Stato che fa da garante, riescono ad ottenere più facilmente il finanziamento.
Allo stesso tempo, beneficiano dell’operazione anche le banche che concederanno credito senza sopportare il rischio d’insolvenza: nel peggiore dei casi, la banca potrà rivalersi sul Fondo o nei confronti dello Stato.
Per le microimprese l’accesso è gratuito, mentre è prevista una commissione una tantum nelle seguenti misure di agevolazione:
L’applicazione del modello di scoring è prevista solo nel caso in cui i soggetti beneficiari siano in possesso di due bilanci depositati o dichiarazioni fiscali presentate, per facilitare la modulistica.
Sono inoltre esentati anche gli enti del Terzo Settore che risultino iscritti al RUNTS e al REA presso il Registro delle Imprese.
L’impresa, o il libero professionista, non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo Centrale di Garanzia per PMI.
Deve rivolgersi ad una banca convenzionata per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.
Se vuoi sapere di più su quest’agevolazione, leggi i nostri approfondimenti su:
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