Domande più frequenti (FAQ)

Per Report intendiamo un documento navigabile, filtrabile e scaricabile in formato pdf che contiene tutti i bandi e le agevolazioni pubbliche a cui puoi accedere.

Ogni agevolazione pubblica ha dei vincoli di accesso, estremamente complessi da identificare, che stabiliscono chi può richiederla e chi no.

Senza Trovabando per identificare le agevolazioni disponibili per te dovresti prima identificare tutte le agevolazioni attive in quel momento e poi cercare di capire se la tua attività ha le caratteristiche per poterla richiedere o meno.E’ evidente che si tratta di una attività estremamente complessa e il rischio di non riuscire a trovare tutte le agevolazioni disponibili è elevatissimo.

Trovabando invece fa tutto questo in maniera automatica: cerca per te tra tutte le agevolazioni attive quelle a cui la tua attività può accedere e le inserisce in un Report.

Il Report Trovabando è generato su misura per te ed è frutto della verifica effettuata dal nostro algoritmo su centinaia di bandi pubblici, nazionali ed europei, provenienti da oltre 200 enti eroganti.

I bandi contenuti nei nostri Report solo tutte le agevolazioni a cui la tua impresa ha effettivamente i giusti requisiti per poter partecipare.

Il tuo report bandi sarà disponibile nella tua area riservata in meno di 1 minuto, così potrai scoprire subito quali sono le agevolazioni ed i bandi pubblici nazionali, europei, regionali o camerali a cui puoi accedere. 

Dopo aver scelto l’abbonamento giusto per te, accedi alla tua area privata compila il questionario guidato e genera il tuo report bandi

Ricorda che per qualsiasi dubbio potrai scrivere ai nostri operatori in chat.

I piani di Trovabando personalizzabili sono in abbonamento e ti permettono di verificare a quali agevolazioni nazionali ed europee tu o le tue imprese clienti potete accedere.

Assolutamente no. Ogni report riporta tutte le agevolazioni disponibili per te indipendentemente dalla regione di appartenenza e dal tuo settore di riferimento.

Certamente, ciascun bando che Trovabando ti indicherà sarà corredato da una scheda tecnica molto dettagliata e da tutta la documentazione e la modulistica necessaria per partecipare.

Garanzia zero bandi vuol dire che Trovabando ti tutela nel caso in cui il nostro algoritmo non abbia trovato per te neanche un bando a cui puoi accedere!

Una volta individuati i bandi e le agevolazioni a cui puoi davvero accedere, i consulenti Trovabando possono accompagnarti durante tutto il percorso di richiesta e ottenimento dell’agevolazione.

Hai dubbi o domande sulle normative di finanza agevolata? Leggi qui!

Un’impresa è autonoma se non ha alcuna partecipazione in altre imprese e se nessun’altra impresa la partecipa ovvero è completamente indipendente;

OPPURE

Una impresa è autonoma se detiene una partecipazione inferiore al 25% del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che ne detengano una quota del 25% o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due).

Una impresa può essere considerata autonoma anche se questa soglia del 25% è raggiunta o superata da uno dei seguenti investitori:

  • società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e business angels;
  • università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
  • investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  • autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.

È possibile restare autonomi malgrado la presenza di uno o più degli investitori sopra elencati purché essi, pur avendo una partecipazione non superiore al 50% nella impresa non siano tra loro individualmente o congiuntamente collegati.

Per la definizione normativa di Impresa Autonoma, si rimanda all’art. 3, allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, del 17 giugno 2014.

In ogni caso una impresa che non è né associata né collegata o controllata si definisce autonoma.

Una impresa è associata se:

  • detiene una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25% nella tua impresa;
  • la tua impresa non è collegata a un’altra impresa.


Ciò significa, tra l’altro, che i diritti di voto di una impresa in un’altra impresa (o viceversa) non superano il 50%.

Per la definizione normativa di Impresa Associata, si rimanda all’art. 3, allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, del 17 giugno 2014.

Due o più imprese sono collegate se esiste tra loro uno dei seguenti rapporti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa;
  • un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un’impresa, conferisce a una di esse il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra;
  • un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.


Per la definizione normativa di “Impresa Collegata” si rimanda all’art 3 allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014.

La definizione di PMI si basa sulla verifica del possesso di alcuni criteri che sono:

  • il criterio degli effettivi;
  • il criterio del fatturato annuo;
  • il criterio del totale dell’attivo patrimoniale annuo.


Nella categoria della Micro Impresa rientrano le imprese con:
meno di 10 lavoratori effettivi (ULA), Fatturato <= 2 milioni euro oppure Totale dell’ Attivo Patrimoniale <= 2 milioni di euro

Nella categoria della Piccola Impresa rientrano le imprese con:
meno di 50 lavoratori effettivi (ULA), Fatturato <= 10 milioni euro oppure Totale dell’Attivo Patrimoniale <=10 milioni di euro

Nella categoria della Media Impresa rientrano le imprese con:
meno di 250 lavoratori effettivi (ULA), Fatturato <= 50 milioni euro oppure Totale dell’Attivo Patrimoniale <= 43 milioni euro

Confrontando le soglie che sono state stabilite a livello comunitario per ciascun criterio, con i valori della tua impresa potrai determinare facilmente a quale categoria appartiene la tua impresa. Mentre il criterio degli effettivi è tassativo, l’impresa può scegliere se applicare il criterio del fatturato annuo oppure quello del totale dell’attivo patrimoniale. In questo modo, per esempio, se l’impresa rientra nelle soglie previste per il totale degli effettivi e in quella per il totale del fatturato annuo, ma supera la soglia per totale di bilancio può considerarsi comunque una PMI.

Per la definizione normativa di “PMI” si rimanda all’art 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014.

Per le imprese di costituzione recente, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede a esercizio in corso, mentre per le imprese già costituite devi prendere in considerazione i dati contabili relativi all’ultimo bilancio approvato.

Per la definizione normativa di “PMI” si rimanda all’art 4 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014.

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’anno, ha lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.


Gli effettivi sono composti:

  • dai dipendenti che lavorano nell’impresa;
  • dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa;
  • dai proprietari gestori;
  • dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.


Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata. Hai bisogno di un aiuto per calcolare il numero totale di ULA della tua impresa? Utilizza il tool guidato per la determinazione delle ULA che troverai all’interno del questionario e scopri quante ULA impiega la tua impresa.

Per la definizione normativa di “Effettivi (ULA)” si rimanda all’art 5 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014.

Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:


a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.


Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.


Le entità controllate di diritto o di fatto, dalla stessa entità devono quindi essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”.


Di conseguenza, ai fini dell’applicazione del massimale previsto dal Regolamento De Minimis, dovrai tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni, non solo dalla tua impresa, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate alla tua da un rapporto di collegamento/controllo, nell’ambito dello stesso Stato membro.


Per la definizione normativa di “Impresa Unica” si rimanda all’art 2 del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “De Minimis”.

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che gli aiuti concessi dagli Stati membri che, favorendo alcune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, sono incompatibili con il diritto dell’Unione e devono essere notificati alla Commissione Europea che è tenuta a verificare, di volta in volta, il loro impatto sulla concorrenza e autorizzarli solo se ritenuto opportuno.


Tuttavia, il Regolamento (EC) 1998/2006 esenta dall’obbligo di notifica gli aiuti “De Minimis”, ovvero gli aiuti di Stato di modesta entità e che, per il loro modesto importo, non dovrebbero provocare significative distorsioni della concorrenza.


Uno dei principi cardine del “De Minimis” è costituito dal massimale, ovvero dalla soglia massima che un’impresa unica può ricevere in un arco temporale stabilito negli ultimi tre esercizi contabili senza correre il rischio di alterare la concorrenza.

I massimali per ciascun regolamento sono:
1. Regolamento 360/2012 SIEG € 500.000
2. Regolamento 1407/2013 Generale:
a) €200.000
b) €100.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi

3. Regolamento 1408/2013 Settore Agricolo €20.000
4. Regolamento 717/2014 Pesca € 30.000.

Per capire se la tua impresa rispetta o meno il massimale previsto, come impresa unica, devi prendere in considerazione tutte le agevolazioni ottenute dalla tua impresa, intesa come “impresa unica”, in base a ciascun tipo di regime De Minimis, ovvero il Regolamento 1407/2013, Regolamento 1408/2013, Regolamento 360/2012 e Regolamento 717/2014.


Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione a fondo perduto (come, ad esempio, il prestito agevolato o la garanzia del credito), per capire se rientri all’interno dei massimali previsti dovrai prendere in considerazione l’importo dell’equivalente sovvenzione (ESL) che ti è stato comunicato al momento della concessione dell’aiuto da parte dell’intermediario finanziario.


Tieni sempre presente che un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti De Minimis; a ciascun aiuto si applicherà il massimale previsto dal relativo regolamento, ma l’importo totale degli aiuti De Minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Pesca € 30.000.

In linea generale bisogna sempre prendere in considerazione l’importo concesso.

Qualora l’importo concesso sia stato nel frattempo liquidato a saldo, dovrai considerare l’importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso.

Ricorda, però, che fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrai prendere in considerazione solo l’importo concesso.

Per quanto riguarda finanziamenti agevolati o assisti da garanzia del credito prendi sempre in considerazione l’Equivalente di Sovvenzione Lordo che dovrai richiedere all’intermediario finanziario che ti ha erogato il finanziamento o prestato la garanzia e non l’importo totale del finanziamento o della garanzia.

Nel caso in cui la tua impresa sia incorsa in vicende societarie come fusioni, scissioni o acquisizioni, ricordati che nel computo del cumulo devi considerare tutti gli aiuti De Minimis che sono stati concessi alle imprese coinvolte nell’operazione nei tre esercizi precedenti.

Per regime dei minimi si fa riferimento ad un regime fiscale agevolata di cui usufruiscono attualmente alcuni titolari di Partita Iva. Il Regolamento de minimis, invece, è un Regolamento UE che norma gli aiuti alle imprese di importo minore che possono essere concessi dagli Stati membri della Unione Europea ai propri operatori economici.

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