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ZES Unica per il Mezzogiorno: le agevolazioni

italia del sud mezzogiorno

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A partire dal primo gennaio 2024, le imprese che operano o si insediano nelle regioni del Mezzogiorno potranno beneficiare di una nuova Zona Economica Speciale (ZES) unica, che sostituirà le attuali otto ZES presenti nei territori meridionali.

Indice

ZES unica per il mezzogiorno è stata istituita dal Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree più svantaggiate del Paese.

E’ stato firmato nei giorni scorsi il decreto attuativo che prevede l’invio delle domande a partire dal 12 giugno e fino al 12 luglio 2024

ZES Unica per il mezzogiorno: cos’è?

Per ZES, acronimo di Zona economica speciale, si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative sul territorio e di quelle che si insedieranno in futuro, può beneficiare di speciali condizioni.

La Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno è stata istituita il 1° gennaio 2024, sostituendo le precedenti otto ZES regionali esistenti nel Sud Italia. 

Questa nuova ZES Unica include i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

L’obiettivo principale della ZES Unica è di rafforzare la competitività del Mezzogiorno a livello internazionale, favorendo lo sviluppo economico e sociale delle aree coinvolte attraverso benefici fiscali e amministrativi per le imprese che vi operano o che intendono insediarsi.

Quale agevolazione è prevista per la ZES Unica?

È previsto un credito d’imposta differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

In particolare, il credito d’imposta è determinato:

  • nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
  • nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40% per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
  • nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Quali sono gli interventi ammissibili?

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi a:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica
  • acquisto di terreni 
  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. 

 

Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica. Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento (art. 2359 cod.civ.).

Trovabando

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