Detrai subito dalle imposte il 110% delle spese sostenute per rinnovamento energetico e adeguamento sismico degli edifici.
Novità 2022:
La Legge di Bilancio 2022 ha confermato le regole già in vigore negli scorsi anni: l’ecobonus 110 spetta in diverse percentuali, in relazione alla tipologia di lavori eseguiti e spese sostenute.
La Manovra ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 l’ecobonus, accanto al bonus ristrutturazione e al bonus mobili.
Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n.77, è stato introdotto il cd “Ecobonus”, vale a dire la possibilità di detrarre dalle imposte il 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per il rinnovamento energetico e per l’adeguamento sismico degli edifici.
Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti, che consentono di beneficiare di agevolazioni fiscali dal 50% all’85% per spese di recupero del patrimonio edilizio (cd. sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).
Ecobonus 2022 come funziona e chi può richiederlo
In linea generale, sono ammessi all’agevolazione:
Possono usufruire delle detrazioni Ecobonus 2022 tutti i contribuenti – compresi i titolari di reddito d’impresa – residenti o non residenti nel territorio dello Stato, su prima e seconda casa. Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere l’Ecobonus sono:
- le persone fisiche, i condomini per gli interventi sulle parti comuni, gli esercenti arti e professioni e i nudi proprietari;
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (ma possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale);
- i locatari (affittuari) o comodatari;
- gli enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni tra professionisti;
- gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo (proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie) nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
I titolari di reddito d’impresa possono beneficare delle detrazioni al 110%?
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Che tipo di bonus è previsto dall’agevolazione?
L’agevolazione prevede una detrazione fiscale del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito?
Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia e al rifacimento delle facciate degli edifici (bonus facciate), il contribuente può optare non solo per la detrazione ma:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Come da indicazioni dell’Agenzia delle entrate, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione in F24.
Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
A chi posso cedere la detrazione?
La cessione della detrazione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Quali sono le spese ammissibili?
L’Ecobonus 2022 è la detrazione fiscale del 110%, 65% e 50% riconosciuta per i lavori di risparmio energetico. Con il DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 sono stati introdotti gli incentivi per questa tipologia di interventi, mentre per ciò che concerne le regole inerenti i limiti di spesa, l’elenco dei lavori ammessi in detrazione e gli adempimenti normativi richiesti, dobbiamo fare riferimento all’articolo 14 del DL n. 63/2013.
Quest’ultimo è stato più volte modificato nel susseguirsi degli anni fino ad oggi la cui ultima versione è quella derivante della Legge di Bilancio 2022.
L’agevolazione prevede due tipologie di interventi: quelli trainanti e quelli trainati.
Vediamo insieme cosa prevedono nello specifico.
Interventi “trainanti”
Si tratta di spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).
Interventi “trainati”
Si tratta di ulteriori spese ammissibili, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:
- di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1)
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Gli interventi di efficientamento energetico miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Quali sono i limiti previsti dall’agevolazione?
Per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari indipendenti il Superbonus spetta su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.
Isolamento termico superfici opache
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione impianti
- 30.000 euro per gli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari indipendenti
- 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
- 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Impianti fotovoltaici
48.000 euro per ogni singola unità immobiliare, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro (1.600 euro in caso di ristrutturazione) per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
Qualora abbinata ai lavori trainanti, la detrazione del 110 per cento si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, entro il limite di spesa di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.
Qual è il contributo massimo ottenibile?
Un’ulteriore novità introdotta riguarda i massimali, i quali variano sulla base della “consistenza” dell’edificio.
Intervento | Abitazioni uni- familiari o con accesso indipendente | Edifici da 2 a 8 unità | Edifici con più di 8 unità |
Isolamento termico | 50.000 € | 40.000 € | 30.000 € |
Sostituzione impianto | 30.000 € | 20.000 € | 15.000 € |
Nel caso di edifici plurifamiliari, questi massimali vanno moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono il fabbricato.
Per permetterti di comprendere meglio i massimali, ti faccio un esempio concreto: se il tuo condomino fosse composto da 5 unità, avreste a disposizione 40.000 € x 5= 200.000 € di spesa detraibile nel caso di isolamento, mentre 20.000 € x 5= 100.000 € di spesa detraibile nel caso di sostituzione dell’impianto. Ovviamente potreste sforare, ma non avrete diritto alla detrazione al centodieci per cento per la quota di spesa eccedente il massimale.
I massimali sono cumulabili. E’ possibile sfruttare contemporaneamente il massimale relativo all’isolamento, quello spettante per la sostituzione dell’impianto, quello per l’impianto fotovoltaico, il bonus ristrutturazioni a 96.000 € etc.
Quali sono gli adempimenti necessari?
Per ottenere la detrazione dovrai:
- Depositare in Comune la relazione tecnica di cui all’art.8, c.1 del Dlgs 192/2005, nota anche come ex-legge 10;
- Fornire le asseverazioni di un tecnico abilitato che attesti la rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali:
- Produrre l’attestato di prestazione energetica APE ante e post interventoe asseverando il salto di due classi sotto forma di dichiarazione asseverata;
- Dichiarare che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili;
- Verificare la congruitàdelle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (indipendentemente dallo sfruttamento della cessione del credito o sconto in fattura). Per far ciò, dovrà mantenere i costi al di sotto delle prezzi unitari massimi stabiliti nel decreto attuativo;
- Un visto di conformità ad un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del Caf ecc. (solo in caso di cessione del credito e/o sconto in fattura);
- Effettuare i pagamenti mediante bonifico parlante, indicando il numero e la data della fattura, la causale, il codice fiscale del beneficiario e la P.Iva del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico;
- Trasmettere all’ENEAentro 90 giorni dalla fine lavori i modelli ministeriali compilati e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute attraverso la quale il professionista dichiara che i costi sono uguali o inferiori rispetto ai prezzi medi contenuti nei prezzari regionali.
Nello specifico stiamo parlando di:
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) ANTE E POST
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
ASSEVERAZIONE TECNICA
La asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – certifica il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
VISTO DI CONFORMITÀ
Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF.
Uno degli adempimenti legati alla fruizione dell’ecobonus 2022 consiste nella trasmissione della comunicazione ENEA delle spese effettuate, che dovrà essere inviata entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus 2022 bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati:
- dati anagrafici del beneficiario;
- informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
- tipologia di intervento.
Per quel che riguarda l’ecobonus 110 per cento, è bene focalizzarsi sulle nuove scadenze:
- per i condomini e le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) per i lavori su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate è prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70 per cento fino al 31 dicembre 2024, 65 per cento fino al 31 dicembre 2025).
- per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023, e fino al 31 dicembre se a giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- per le persone fisiche la nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2022 se al 30 settembre 2022 viene raggiunto il 30 per cento dei lavori (percentuale relativa al complesso degli interventi trainati e trainanti);
- per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
Concentrati sul tuo business, a trovare il bando giusto per te ci pensiamo noi!
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