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L’ordinamento giuridico considera persona fisica ogni essere umano nato vivo, anche se non vitale, quindi anche se morto subito dopo la nascita. Essa è soggetto di diritto, ossia centro di imputazione di situazioni giuridiche.

La persona fisica in pratica è l’uomo che:
– dalla nascita ai 17 anni è solo titolare di diritti e doveri, quindi della capacità giuridica;
– al compimento dei 18 anni (la maggiore età), diventa anche titolare della capacità d’agire, cioè del potere di agire per conto proprio, assumendosi obblighi, stipulando contratti giuridici ed esercitando tutti i diritti in modo del tutto autonomo.

A tutte le persone fisiche l’art 2 Cost. riconosce i c.d. diritti della personalità ovvero, quei diritti che hanno per oggetto attributi essenziali della persona umana. I principali diritti della personalità sono il diritto alla vita, il diritto all’integrità personale e alla salute, il diritto alla riservatezza, all’onore e alla reputazione, il diritto al nome e alla propria identità. Questi diritti essenziali sono personalissimi, assoluti (valevoli erga omnes), inalienabili, imprescrittibili e intrasmissibili. Qualora lesi, alla persona fisica spetterà la tutela risarcitoria nonché quella inibitoria ove specificamente prevista.

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