Credito d’Imposta Formazione 4.0: le novità del 2023

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Nel 2023, il credito d'imposta formazione 4.0 non è stato prorogato. Tuttavia, è possibile richiederlo per i crediti maturati nel 2022 per spese di formazione.

Indice

Bonus Formazione 4.0

Con la legge di bilancio 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso di non prorogare la misura del credito d’imposta formazione 4.0 per l’anno in corso.

L’incentivo fiscale, inserito nel piano Transizione 4.0, è tuttavia ancora disponibile per le imprese che hanno maturato crediti sostenendo spese per la formazione nell’anno 2022.

Gli investimenti in formazione, soprattutto sulle tematiche legate all’Industry 4.0, rappresentano oggi un elemento strategico per le imprese, che possono così implementare e migliorare i propri processi produttivi, essere competitive sul mercato e creare nuove opportunità di business. 

Il credito d’imposta 4.0, anche conosciuto come Bonus Formazione 4.0,  è un incentivo fiscale che permette alle aziende italiane di recuperare una parte dei costi sostenuti per la formazione dei propri dipendenti su temi legati alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica.

La misura è dunque finalizzata a sostenere lo sviluppo di competenze abilitanti in ambito tecnologico e digitale e a favorire in tal modo la transizione al paradigma 4.0. 

Vediamo subito chi può beneficiare dell’incentivo, quali sono le spese e le attività agevolabili e come funziona!

Credito d'imposta Formazione 4.0: i beneficiari e le aliquote

Il Bonus Formazione 4.0 è destinato a tutte le imprese operanti e residenti sul territorio italiano, indipendentemente dal settore di appartenenza e dalla forma giuridica, che rispettino le normative in materia di sicurezza sul lavoro e gli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali in favore dei lavoratori.

Non possono usufruire dell’incentivo, invece, le imprese sottoposte a procedure concorsuali e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tuttavia, le aliquote del Credito d’imposta formazione 4.0, variano in funzione della dimensione di impresa e della data di avvio delle attività formative, antecedente o successiva al 17 maggio 2022. Ecco, nel dettaglio, come:

  1. per i progetti di formazione 4.0 iniziati entro il 17 maggio 2022, si applicano le seguenti aliquote, come previsto all’art.1 comma 211 della Legge di Bilancio 2020:
 
  • 50% per le piccole imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 40% per le medie imprese, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
 

     2. Per le attività di formazione 4.0 avviate dopo il 17 maggio 2022, le aliquote applicabili sono invece le seguenti:

  • 40% per le piccole imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 35% per le medie imprese, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
 

Per i progetti di formazione 4.0 rivolti ai lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, l’aliquota applicabile è, per entrambi i periodi di riferimento, del 60%.

Bonus Formazione 4.0: ecco le attività agevolabili

Come abbiamo visto, il credito d’imposta formazione 4.0 nasce con l’obiettivo di promuovere la transizione digitale delle imprese italiane e, per questa ragione, i progetti formativi oggetto dell’agevolazione devono essere specificatamente connessi agli ambiti 4.0. In particolare, dunque, la formazione dovrà riguardare vendite e marketing, servizi IT, processi e tecniche di produzione e dovrà fare riferimento alle seguenti tematiche:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali
 
In relazione ai suddetti ambiti di intervento, sono ammissibili le seguenti spese direttamente connesse ai progetti di formazione:
 
  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione  (spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
 
Inoltre, affinché le attività formative siano ammissibili, è necessario che siano erogate dai seguenti soggetti:
  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.

Bonus Formazione 4.0: come funziona e come richiederlo

Le imprese possono beneficiare del Credito d’Imposta Formazione 4.0 in compensazione, attraverso il modello F24 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Per essere ammessi al credito d’imposta, è necessario che l’effettiva spesa ammissibile sia certificata dall’ente incaricato della revisione dei conti e allegata al bilancio. Non sono tenute a certificazione le imprese con un bilancio già revisionato.

È possibile incrementare il credito d’imposta fino a un massimo di € 5.000 per la spesa sostenuta per adempiere all’obbligo di certificazione contabile per le aziende non soggette per legge alla revisione legale dei conti.

 

Inoltre, è necessario che le aziende beneficiarie dispongano dei seguenti documenti:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

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Ersilia Lena

Laureata con lode in Scienze Internazionali presso l’Università degli studi di Torino. Ha completato la sua formazione accademica con il master “Europrogettazione 2021-2027” dell’Europa Business School, acquisendo diverse competenze nell’ambito delle agevolazioni pubbliche e dei finanziamenti europei. Lavora con Trovabando occupandosi di Customer Care and Data Quality.

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