I redditi agrari, disciplinati dagli articoli 32 – 35, D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, sono la parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio ed all’organizzazione nell’attività agricola. Sono considerate attività agricole: le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura (Art. 32, c. 2, lettera a), D.P.R. 917/1986); l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (Art. 32, c. 2, lettera b), D.P.R.

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