L’amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che ha l’obiettivo della conservazione del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
Tale procedura ha natura amministrativa ed è disciplinata dal D.Lgs. 270/1999.
La procedura è riservata alle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che:
a) abbiano da almeno un anno non meno di 200 dipendenti (compresi quelli in cassa integrazione) (requisito soggettivo);
b) abbiano debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio (requisito soggettivo);
c) si trovino in stato d’insolvenza (requisito oggettivo);
d) presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.
L’iter che potrà condurre all’apertura dell’amministrazione straordinaria prende il ricorso dell’imprenditore o di uno o più creditori o del p.m. o d’ufficio al Tribunale che dovrà accertare la sussistenza dei requisiti sopra elencati. Verificata la sussistenza dei requisiti il giudice nomina il giudice delegato alla procedura e uno o tre commissari giudiziali. La sentenza che accerta lo stato d’insolvenza è soggetta alle stesse forme di pubblicità della sentenza di fallimento e deve essere comunicata entro tre giorni al Ministro.
L’assenza, anche di uno solo, dei presupposti e requisiti determinerà la dichiarazione di fallimento.